Circolare 30

Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe

Indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe

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Con la presente si informa che con nota 107190 del 19/12/2022 il Ministero dell’Istruzione e del Merito aveva fornito indicazioni sull’utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe.

Al riguardo, già con circolare del 15 marzo 2007, n. 30, erano state emanate le “linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.

Tale documento precisava come: “il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponda ad una generale norma di correttezza che, peraltro, trova una sua codificazione formale nei doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249”; “l’uso del cellulare e di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti orientati non solo a prevenire e scoraggiare tali comportamenti ma anche, secondo una logica educativa propria dell’istituzione scolastica, a stimolare nello studente la consapevolezza del disvalore dei medesimi”.

Pertanto, come si evince dalla suddetta circolare, vige in via generale un divieto di utilizzo in classe di telefoni cellulari.

 

Utilizzo consentito per motivi di salute

È viceversa consentito l’utilizzo di tali dispositivi in classe, quali strumenti compensativi di cui alla normativa vigente “nonché, in conformità al Regolamento d’istituto, con il consenso del docente, per finalità inclusive, didattiche e formative”.

In proposito, con la recente circolare 3952 del 19/09/2023 il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti, includendo tra le summenzionate “finalità inclusive” che consentono, eccezionalmente, l’uso dei telefoni cellulari in classe, gli eventuali contesti di apprendimento in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l’uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.

A titolo esemplificativo, si rappresenta il caso degli alunni affetti da diabete, i quali, tenuti a monitorare costantemente la glicemia nel sangue, possono avvalersi di un’apposita applicazione installata sul cellulare, che, attraverso specifici sensori applicati come cerotti sulla pelle, rilevano i livelli glicemici, inviando, contemporaneamente, i relativi dati al medico curante ed al genitore. Tale tecnologia, certamente meno dolorosa delle lancette pungidito, non può prescindere dall’uso di uno smartphone, che supportando il software specifico, diventa, in questo caso, un effettivo dispositivo medico.

Tra le “finalità inclusive” citate dalla nota sono senz’altro comprese quelle medico-sanitarie, che, mirando a rimuovere ostacoli all’apprendimento, favoriscono le condizioni ottimali perché tutti gli alunni possano esprimere al meglio il proprio potenziale.

 

Indicazioni del Garante privacy

Si riportano di seguito anche le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicate nella versione aggiornata 2023 del vademecum “La scuola a prova di privacy”:

“L’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di audio e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, siano essi studenti, docenti o altro personale.

Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici all’interno delle aule o nelle scuole stesse.

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere audio, foto, video (ad es. pubblicandoli su Internet) senza avere prima informato adeguatamente e aver ottenuto l’esplicito consenso delle persone coinvolte.

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, o di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti.

Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati”.

 

In conclusione

Per quanto riguarda la nostra comunità scolastica, si richiamano dunque le seguenti disposizioni:

  • è fatto divieto assoluto agli studenti di uso di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, portatili…) durante le ore di lezione, se non per motivi esclusivamente didattici e previa autorizzazione dei docenti;
  • in caso di mancato rispetto del sopra citato divieto, il docente sanziona lo studente con una nota disciplinare di cui si terrà conto nell’assegnazione del voto di comportamento. Nei casi più gravi e/o di recidiva il consiglio di classe può disporre l’avvio del procedimento disciplinare a carico dello studente inadempiente;
  • è consentito l’utilizzo dei dispositivi elettronici in presenza di condizioni di salute degli alunni, debitamente documentate, che richiedano l’uso indispensabile di smartphone collegati a dispositivi salvavita, o utili a segnalazioni mediche da remoto.

 

Si ringrazia per la collaborazione.

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